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AGB

 

§ 1 Informazioni generali, campo d’applicazione

  1. Le nostre condizioni di vendita sono esclusive; non riconosciamo condizioni contrarie o diverse da quelle di consegna e pagamento del committente, salvo in caso di un’approvazione scritta da parte nostra in merito alla loro validità. Le nostre condizioni di consegna e pagamento sono valide anche se effettuiamo senza riserve la consegna al committente pur essendo a conoscenza di condizioni contrarie e diverse da quelle di consegna e di pagamento del committente.

  2. L’evasione di tutti gli incarichi conferitici presuppone sempre una conferma di accettazione dell’incarico da parte nostra, eccetto casi singoli in cui si sia concordato diversamente per iscritto.

  3. Le nostre condizioni di vendita hanno validità solo nei confronti dell’impresa ai sensi del § 310 par. 1 del BGB1.

 

§ 2 Offerta, documentazione relativa all’offerta

  1. Se l’ordine è da qualificare come offerta secondo il § 145 del BGB, potremo accettarla entro 2 settimane.

  2. Su illustrazioni, raffigurazioni, calcoli e altre documentazioni, ci riserviamo i diritti di proprietà e d’autore. Le informazioni lì contenute non sono caratteristiche garantite, salvo in caso di diverso accordo per iscritto.

§ 3 Prezzi, condizioni di pagamento

  1. Se dalla conferma dell’incarico non risulta nient’altro, valgono i nostri prezzi “franco fabbrica”, confezione esclusa: questa viene fatturata a parte.

  2. Il valore minimo d’incarico è pari a 50,00 € netti. In caso di valori minori, calcoliamo 5,00 € per l’evasione.

  3. L’imposta legale sul valore aggiunto non è inclusa nei nostri prezzi; essa verrà calcolata a parte nella fattura al momento della fatturazione e in base al valore legale.

  4. I diritti di compensazione spettano al committente solo se le sue pretese sono definite legalmente valide, indiscusse o se riconosciute da noi. Inoltre, è autorizzato all’esercizio di un diritto di trattenuta se la sua pretesa si basa sullo stesso rapporto contrattuale.

§ 4 Consegna

  1. L’inizio del periodo di consegna da noi indicato presuppone il chiarimento di tutte le questioni tecniche. Il rispetto del nostro obbligo di consegna presuppone anche l’adempimento puntuale e regolare dell’obbligo da parte del committente.

  2. L’obiezione del contratto non adempiuto resta riservato. Se il committente accetta con ritardo o trasgredisce in modo colposo altri obblighi di cooperazione, siamo autorizzati a pretendere che ne vengano risarciti i danni derivanti, inclusi eventuali approvvigionamenti. Altri diritti restano riservati.

  3. Finché sussistono i presupposti del par. (4), il pericolo di una perdita casuale o di un peggioramento casuale della cosa acquistata passa al committente come mora del committente o del debitore.

  4. Noi rispondiamo secondo le disposizioni legali, nella misura in cui il contratto d’acquisto in rovina sia un contratto a termine fisso ai sensi del § 286 par. 2 n. 4 BGB o del § 376 HGB1. Noi rispondiamo sempre secondo le disposizioni legali, nella misura in cui, come conseguenza ad un ritardo di consegna da parte nostra, il committente sia autorizzato a far valere che il proprio interesse è venuto meno all’adempimento successivo del contratto.

  5. Rispondiamo inoltre secondo le disposizioni legali, nella misura in cui il ritardo di consegna fatta su nostra rappresentanza si basi su una trasgressione del contratto intenzionale o di una grossa negligenza da parte nostra; la colpa dei nostri rappresentanti o di persone ausiliarie va attribuita a noi. Nella misura in cui il contratto di consegna non si basi su una trasgressione del contratto intenzionale o di una grossa negligenza fatta su nostra rappresentanza, la nostra responsabilità di risarcimento danni sui danni prevedibili, verificatisi in modo tipico è limitata.

  6. Rispondiamo secondo le disposizioni legali, anche se il ritardo di consegna fatta su nostra rappresentanza si basa sulla trasgressione colpevole di un obbligo contrattuale essenziale; ma in questo caso la responsabilità per il risarcimento danni è limitata a danni prevedibili, verificatisi in modo tipico.

  7. Inoltre, il committente è autorizzato a pretendere, in caso di ritardo di consegna fatta su nostra rappresentanza, per ogni settimana completa di ritardo, un indennizzo per il ritardo pari all’1% del valore di consegna, tuttavia non più del 3 %.

  8. Altri diritti legali e del committente restano riservati.

§ 5 Passaggio del rischio

  1. Se dalla conferma dell’incarico non risulta nient’altro, la consegna è concordata “franco fabbrica”. Se il committente lo desidera, copriremo la consegna con un’assicurazione di trasporto; i costi da essa derivanti saranno a carico del committente.

§ 6 Garanzia per i vizi della cosa

  1. I diritti del committente sui vizi presuppongono che questi abbia adempiuto regolarmente ai suoi doveri di ispezione e notifica secondo il § 377 del HGB.

  2. Qualora sussista un vizio della cosa venduta, il committente è autorizzato a sua scelta a pretendere come adempimento posticipato la rimozione del vizio o la consegna della cosa senza vizi. In caso di rimozione del vizio, siamo obbligati a prenderci in carico tutte le spese necessarie per la rimozione del vizio, in particolare i costi di trasporto, delle infrastrutture, di lavorazione e di materiale, nella misura in cui questi non risultino più elevati per via del trasferimento della cosa venduta in un altro luogo considerato luogo di adempimento. Se l’adempimento posticipato non avviene, il committente è autorizzato a sua scelta a pretendere una rinuncia o una riduzione.

  3. Rispondiamo secondo le disposizioni di legge, nella misura in cui il committente faccia valere i diritti di risarcimento danni che si basano su intenzione o grossa negligenza, inclusa l’intenzione o la grossa negligenza dei nostri rappresentanti o di persone ausiliarie. Qualora non ci venga attribuita alcuna trasgressione contrattuale intenzionale, la responsabilità di risarcimento danni è limitata ai danni prevedibili, verificatisi in modo tipico. Rispondiamo secondo le disposizioni di legge, nella misura in cui abbiamo trasgredito con colpa un obbligo contrattuale essenziale, ma in tal caso la responsabilità di risarcimento danni è limitata a danni prevedibili, verificatisi in modo tipico.

  4. Rimane salva la responsabilità per lesioni colpose alla vita, al corpo o alla salute; questo vale anche per la responsabilità coercitiva secondo la Legge di responsabilità per danno da prodotto. Qualora non siano presenti regolamenti differenti precedenti, la responsabilità è esclusa. Il termine di prescrizione per i diritti sui vizi è di 12 mesi, calcolato a partire dal passaggio del rischio.

§ 7 Responsabilità totale

  1. Un’altra responsabilità sul risarcimento danni, come previsto nel § 6, è esclusa – senza riguardo alla natura del diritto fatto valere. Questo vale in particolare per i diritti di risarcimento danni dalla stipulazione del contratto per via di altre trasgressioni di obblighi o di diritti ingiusti sul risarcimento di danni materiali secondo il § 823 del BGB.

  2. Se la responsabilità per risarcimento danni nei nostri confronti è esclusa o limitata, questo vale anche in riferimento alla responsabilità personale di risarcimento danni dei nostri impiegati, lavoratori, collaboratori, rappresentanti e persone ausiliarie.

§ 8 Salvaguardia della riserva di proprietà

  1. Noi ci riserviamo la proprietà della cosa venduta fino all’inizio di tutte le richieste già risultanti al momento della stipulazione del contratto, incluse le richieste derivanti da incarichi di connessione, ordini ulteriori, ordini di pezzi di ricambio. In caso di comportamento non conforme ai termini del contratto da parte del committente, in particolare per ritardi nei pagamenti, siamo autorizzati alla revoca della cosa venduta. La revoca della cosa venduta da parte nostra non presuppone il recesso dal contratto, tranne se esplicitamente dichiarato per iscritto. Il pignoramento della cosa venduta da parte nostra presuppone sempre un recesso dal contratto. In seguito al ritiro della cosa venduta, siamo autorizzati ad utilizzarla; il ricavato dall’utilizzazione è da calcolare nelle obbligazioni del committente – detratte le adeguate spese di utilizzazione.

  2. Il committente è obbligato a trattare con cura la cosa venduta; in particolare, è obbligato ad assicurarla a spese proprie, per il valore da nuova, da danni causati dal fuoco, dall’acqua e da furti. Qualora fossero necessari lavori di manutenzione e di revisione, il committente dovrà effettuarli puntualmente a proprie spese.

  3. In caso di pignoramento o altri interventi da parte di terzi, il committente dovrà avvisarci immediatamente per iscritto, cosicché possiamo sporgere una querela secondo il § 771 ZPO1. Se il terzo non sarà in condizione di risarcirci i costi giudiziali e extragiudiziali di una querela secondo il § 771 ZPO, il committente risponderà per la perdita a noi derivata.

§ 9 Foro competente, luogo d‘adempimento, avvertenza sul salvataggio e sull’elaborazione dei dati

  1. Qualora il committente sia commerciante, la nostra sede commerciale è il foro competente; siamo comunque autorizzati a querelare il committente anche presso il suo foro di residenza.

  2. Se non specificato altro nella conferma dell’incarico, la nostra sede commerciale è il luogo d’adempimento.

  3. I dati del committente vengono salvati ed elaborati nell’ambito di relazioni d’affari.